Licenziamento ed efficacia probatoria della mail non certificata

Facebook
Twitter
LinkedIn

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 8 marzo 2018, n. 5523

Il licenziamento per giusta causa fondato su e-mail di posta elettronica non certificata è illegittimo, poiché i documenti informatici non sottoscritti con firma elettronica sono liberamente valutabili dal Giudice in ragione delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza ed immodificabilità.

L’art. 2702 c.c. stabilisce, circa la portata dell’efficacia probatoria della scrittura privata, che la stessa fa piena prova fino a querela di falso solo in caso di riconoscimento della sottoscrizione da parte di colui che l’ha scritta ovvero se è legalmente considerata come riconosciuta. Ciò significa che un messaggio di posta elettronica non certificata deve essere sottoscritto, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata, con firma digitale o con firma elettronica avanzata, come stabilito ai sensi dell’art. 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale. Questo in relazione al fatto che l’email di posta elettronica ordinaria è qualificata come documento informatico ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. p) del D. lgs. 82/2005, in quanto documento contenente la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
Stando così le cose, è chiaro che la posta elettronica ordinaria è liberamente valutabile dal giudice e rientra tra le scritture private ex art. 2702 c.c. solo se è possibile verificarne e autenticarne la veridicità della firma.
Nel caso di specie, la causa aveva ad oggetto il licenziamento per giusta causa di un dirigente per delle irregolarità che lo stesso aveva presuntivamente compiuto nell’ordinaria attività lavorativa.
La Cassazione, con la sentenza n. 5523/18, ha stabilito l’illegittimità del licenziamento atteso che, pur non avendo il ricorrente disconosciuto le e-mail, queste non ricoprivano le caratteristiche di una scrittura privata, che fa piena prova fino a querela di falso.
In altre parole, si escludeva che i messaggi si potessero riferire al ricorrente dato che risultavano sforniti di firma elettronica. Con ciò la documentazione non poteva essere ritenuta di per sé sufficiente per l’accertamento della legittimità del licenziamento.

News ed eventi