Improcedibilità del ricorso in cassazione notificato tramite PEC se relata e sentenza sono prive di conformità

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Cassazione Civile, sez. VI-3, Ordinanza 8 Marzo 2018, n. 5588

L’ordinanza n. 5588/2018 della Suprema Corte stabilisce che il ricorso contenente l’impugnazione di una sentenza notificata telematicamente è improcedibile qualora la copia cartacea del provvedimento impugnato e della relata siano depositati dal ricorrente privi dell’attestazione di conformità all’originale digitale da parte del difensore destinatario della notificazione. Con ciò violando quanto dispone l’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

L’art. 369 prevede, nello specifico, che il ricorso debba essere depositato nella cancelleria della Corte, entro venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro cui è proposto e che “insieme col ricorso debbono essere depositati sempre a pena di improcedibilità la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione”.
Ciò significa che, secondo l’ordinanza n. 5588, vi è violazione della disposizione di cui all’art. 369 cpc. qualora il ricorrente, iscrivendo a ruolo il ricorso per cassazione proposto a seguito della notifica tramite posta elettronica certificata (in virtù della L. n. 53/1994) deposita la copia cartacea del provvedimento e della relata contenute nella Pec, senza però apporre alcuna conformità rispetto ai documenti informatici allegati nel messaggio di posta elettronica certificata.
Tale comportamento omissivo si traduce in una violazione dell’art. 369 cpc. e comporta, oltre all’improcedibilità del ricorso, una condanna pecuniaria del ricorrente. Questi è infatti tenuto, in ipotesi di inammissibilità o improcedibilità del ricorso “a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”, così come stabilito in virtù del nuovo comma 1-quater dell’art. 13 del T. U. sulle Spese di Giustizia.
In verità, la L. n. 53/1994 non contiene un’esplicita norma volta ad attribuire al destinatario della notifica telematica il potere di attestare la conformità degli atti. Atteso che il contenuto della legge sia allora rivolto al solo mittente della notifica, non è giusto che a fare le spese di siffatto vuoto normativo siano i cittadini e i loro difensori, col rischio di incorrere in responsabilità professionale e deontologica. Eppure l’ordinanza n. 5588 stabilisce che l’art. 9 comma 1-ter della legge 53/1994 abbia come destinatario colui che “subisce” la notifica tramite posta elettronica certificata, con ciò potendo, quest’ultimo, assolvere agli obblighi previsti ex art. 369 cpc.
Invero, sembra difficile ritenere che il comma 1-ter dell’art. 9 L. 53/1994 possa riferirsi anche alla fattispecie in cui il difensore, destinatario della notifica telematica, abbia l’onere di provare di averla ricevuta dato che la norma citata prevede al comma 1-bis il deposito cartaceo delle ricevute di accettazione e consegna, essendo palese che in caso di notifica “subita” sia possibile depositare solo il messaggio Pec con gli allegati. Piuttosto, il riferimento al comma 1-ter appare più sensato in tutte quelle ipotesi di attività stragiudiziali per le quali il difensore, effettuata la notifica Pec, abbia l’onere di provarla e possa farlo solo con deposito cartaceo: con ciò avendo la possibilità di depositare sia la ricevuta di accettazione che quella di avvenuta consegna.
Sebbene si sia tentato di dar vita a soluzioni diverse, queste sono state soffocate con l’ordinanza n. 30765/2017 con cui la Cassazione stabiliva che “ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 n.2 c.p.c. il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato a mezzo Pec, deve depositare in cancelleria copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9 L. n. 53/1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio. Non è necessario anche il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico”.
La Suprema Corte avrebbe potuto sollecitare il legislatore ad emanare una norma volta ad attribuire al difensore che “subisce” la notifica il potere di attestazione riconosciuto invece al mittente. Pertanto, in assenza dell’intervento del legislatore, non rimane che attenersi a quanto disposto dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 30765/2017 depositando in cancelleria copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi della L. n. 53/1994, del messaggio telematicamente ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio.

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