Appalti pubblici, anche il semplice “rinvio a giudizio” è suscettibile di integrare il concetto di grave illecito professionale rilevante ai fini dell’esclusione dalle gare d’appalto ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera c) D. Lgs. 50/2016

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Con interessante sentenza in data 27 giugno 2022, n. 8735, il TAR Lazio- Roma Sez. II ter, in accoglimento delle tesi difensive argomentate dallo Studio Ce Legal, in difesa di Ama S.p.A., ha respinto il ricorso proposto contro quest’ultima da parte di un operatore economico escluso da una gara, in ragione dell’esistenza di procedimenti penali a carico di soggetti che hanno o avevano ricoperto cariche rilevanti in ambito societario, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. Il TAR, premesso che l’art. 80, comma 5, lettera c), stabilisce che “le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico qualora dimostrino con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”, ha statuito che tale norma consente di dare rilievo, ai fini dell’esclusione, anche alle ipotesi in cui il procedimento penale sia ancora in fase iniziale (nel caso di specie, la Stazione Appaltante aveva escluso l’operatore economico attribuendo, inter alia, rilievo ad un decreto di rinvio a giudizio per condotte penalmente rilevanti tenute nell’ambito di un appalto pubblico. Invero – a giudizio del giudice amministrativo
– il decreto di rinvio a giudizio (cui va equiparato il caso di citazione a giudizio) rileva ai fini dell’esclusione ove sia relativo a condotte tenute nell’esecuzione di precedenti contratti, di modo che essa costituisca “vicenda professionale” suscettibile di essere qualificata come “grave illecito professionale” e ove sia riferibile ad uno dei soggetti elencati all’art. 80, comma 3, del codice dei contratti pubblici (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 22/04/2022, n.3107).
In particolare, il concetto di “grave illecito professionale” integra un “concetto giuridico indeterminato”, che postula una valutazione, per sua natura sfumata e suscettibile di fluida interpretazione, che compete alla Stazione Appaltante secondo un giudizio necessariamente connotato da un’ampia discrezionalità, posto che soltanto alla stessa Stazione Appaltante è rimessa la individuazione del punto di rottura dell’affidamento nel futuro contraente, con la conseguenza che ciò si riflette altresì sul sindacato giudiziale delle relative scelte valutative.
Alla luce dei criteri ermeneutici sopra riassunti, quindi, il TAR ha avallato le tesi di AMA, ritenendo che la stessa abbia esaminato e attentamente valutato le azioni compiute dai soggetti indicati, pervenendo ad un giudizio sulla loro rilevanza ai fini della integrazione del grave illecito professionale che, in esito ad un sindacato estrinseco compatibile con l’ampia discrezionalità di cui si è detto, risulta scevro dai vizi denunciati, non ravvisandosi elementi che possano far ritenere abnormità, illogicità o difetto di istruttoria nella valutazione svolta.

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DPO ROUND TABLE 26 marzo 2020

Ieri si è regolarmente tenuto il nostro consueto incontro mensile del Dpo Round Table, coordinato dall’Avv. Daniele. Cutolo e dell’Avv. Patrizia Beraldi,